Cer & Auc

Definizioni dei concetti del progetto Comunità Energetiche

cer

Comunità Energetica Rinnovabile

E’ un aggregato di soggetti (privati, PMI, enti territoriali o autorità locali), che includono consumatori, produttori e/o “prosumer” (soggetti che sono sia produttori che consumatori), i cui punti di connessione alla rete appartengono ad uno stesso contesto territoriale (nello specifico: afferiscono alla stessa cabina BT/MT, fino alla attuazione del DLGS del 4/11/2021, c.d. “decreto RED II, o alla stessa cabina primaria, dopo l’attuazione del citato decreto RED II) e che volontariamente decidono di costituirsi in forma giuridica allo scopo di produrre e condividere energia in forma collettiva.

Le caratteristiche dei membri di una CER

Devono essere privati, PMI, enti territoriali o autorità locali (incluse le amministrazioni comunali)

Deve essere redatto uno statuto di costituzione della comunità energetica (non è richiesto atto notarile) nel quale saranno elencati i membri (ciascuno con il proprio ruolo nella comunità energetica), indicato il referente (che potrebbe non appartenere alla comunità energetica) ed indicate le modalità di condivisione dei benefici derivanti dalla produzione ed autoconsumo collettivo.

Devono avere un contratto di fornitura di energia elettrica e devono essere collegati alla medesima rete (stessa cabina primaria, dopo il nuovo decreto, o stessa cabina MT/BT, se antecedenti il nuovo decreto).

Debbono nominare un “referente” per la comunità energetica, che la rappresenterà (nei confronti dei vari Enti) per gli adempimenti del caso (es.: interlocuzione con il GSE per la determinazione degli incentivi, ecc.).

Debbono costituirsi in un’entità legale, appartenente ad una delle seguenti categorie: società di capitali, associazione, cooperativa, consorzio, ente del terzo settore, cooperativa benefit, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

i membri dell comunità energetiche

Ciascun membro può essere:

Consumer

Sprovvisto di impianti di produzione e/o accumulo.

Producer

Immette energia in rete, senza autoconsumo, con o senza accumulo, rendendo tale energia disponibile per la CER per l’autoconsumo a livello di aggregato (consumata da parte degli altri membri nello stesso periodo di produzione)

Prosumer

Autoconsuma direttamente una parte dell’energia prodotta, ed immette in rete la restante energia, rendendola disponibile per il consumo da parte degli altri membri, entro lo stesso periodo di riferimento.

AUC

Autoconsumatori Collettivi

E’ un aggregato di soggetti (privati, PMI, enti territoriali o autorità locali), che includono consumatori, produttori e/o “prosumer” (soggetti che sono sia produttori che consumatori), i cui punti di connessione alla rete sono ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio (dove per condominio si intende un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, aventi parti comuni a più soggetti, e che può in realtà anche includere più edifici che per l’appunto condividano degli spazi, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”) e che volontariamente decidono di aggregarsi, non necessariamente costituendosi in forma giuridica, allo scopo di produrre e condividere energia in forma collettiva.

I MEMBRI DI UN AGGREGATO AUC

Sono utenti finali di tipo residenziale (es.: membri di nuclei familiari) o anche soggetti “persone giuridiche”, la cui eventuale produzione di energia non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

  • Membri AUC

    Funzionalmente, hanno le medesime caratteristiche dei i membri delle CER.

Gli impianti di produzione di una CER debbono avere determinate caratteristiche

caratteristiche degli impianti di una CER

possono essere realizzati o acquisiti o direttamente dalla CER o dai suoi membri.

devono essere di nuova realizzazione ed entrati in servizio dopo il 1 Marzo 2020

devono essere alimentati da fonti rinnovabili (quindi: non solo fotovoltaico, ma anche tutte le altre fonti classificate come “rinnovabili”, come eolico, biomassa, ecc.).

ciascun impianto di produzione deve avere potenza inferiore a 200kW (se entrato in funzione prima del recepimento del DLGS c.d. RED II; del 4/11/2021) o inferiore a 1 MW (se entrato in funzione dopo il recepimento del DLGS c.d. RED II; del 4/11/2021, che dovrà aver luogo entro 180 giorni dall’emanazione del suddetto DLGS, ovvero entro il 3 Maggio 2022).

Devono essere collegati alla stessa rete di bassa tensione dei punti di allaccio dei membri della comunità energetica, se entrati in funzione prima del recepimento del DLGS c.d. RED II; del 4/11/2021, oppure afferire alla stessa cabina primaria, se entrati in funzione dopo il recepimento del DLGS c.d. RED II; del 4/11/2021.

gli incentivi

In accordo con l’attuale normativa sono disponibili i seguenti incentivi

Per le spese di realizzazione dell’impianto

Incentivi legati all’energia in gioco:

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