La Normativa

Le direttive della Comunità Europea e il recepimento italiano sull'efficientamento Energetico

La Direttiva 2009/29/CE

Questa direttiva ha varato il cosiddetto “pacchetto Clima-Energia 20/20/20”, con il quale si stabilivano i seguenti obiettivi da raggiungere entro al 2020 rispetto ai dati del 1990:

Ridurre le emissioni di gas serra del 20%

Aumentare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili

Portare al 20% il risparmio energetico

La Direttiva EU 2018/2001 (nota anche come “RED II”)

Questa direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è la revisione (tecnicamente “rifusione”) che sostituisce la precedente direttiva 2009/29/CE e definisce i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti nonché quote più ambiziose di energia prodotta da fonti rinnovabili e maggiori quote di efficienza energetica. La direttiva definisce gli obiettivi (da raggiungere entro il 2030) per la produzione di energia rinnovabile e ribadisce gli impegni già presi in precedenza in termini di riduzione del 40% rispetto al 1990 delle emissioni che causano alterazioni al clima. In questo contesto la direttiva prevede:

Ridurre le emissioni di gas serra del 20%

Il raggiungimento della quota di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 32% per tutta l’Unione Europea

Il raggiungimento del 14% di utilizzo di fonti rinnovabili per i trasporti

Di dare priorità all’efficienza energetica e dell’autoconsumo

Nell’ambito degli obiettivi sopra citati, la direttiva EU 2018/2001 assegna un ruolo e diritti ben definiti agli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” (art. 21) ed alle comunità energetiche” (art. 22), identificandoli come mezzi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge stessa.
DL n.162 del 30 Dicembre 2019

A livello nazionale italiano i contenuti della direttiva EU 2018/2001 in materia di comunità energetiche sono stati recepiti con il DL n.162 del 30 Dicembre 2019 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito nella Legge n.8 del 28 Febbraio 2020 (rif. art. 42-bis). Grazie alle leggi nazionali quindi, si è avviata una fase sperimentale che permette la costituzione dei soggetti giuridici e l’implementazione di iniziative di autoconsumo energetico collettivo.
In aggiunta alla normativa indicata, ARERA con la deliberazione 4 Agosto 2020 n. 318/2020/R/EEL ha definito la “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”.

Il documento, oltre a fornire definizione dei concetti su cui si fondano le comunità energetiche, riporta i requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia condivisa (art. 3), le procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia condivisa (art. 4) e la regolazione economica dell’energia condivisa (art. 8) riprendendo quanto
anticipato dal DL n.162 ovvero la definizione della tariffa incentivante per l’energia elettrica.

Dlgs c.d. “RED II” del 04/11/2021
Il decreto legislativo in questione (recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del parlamento europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili n.162 del 30 dicembre 2019) è chiamato anche “decreto RED II”, dal momento che, recepisce in modo molto più completo (rispetto alle precedenti “anticipazioni sperimentali” del c.d. Mille-Proroghe del 2019) i dettami della Direttiva EU c.d. RED II (vedi sopra). In estrema sintesi, rispetto alla precedente emanazione normativa, il decreto sancisce le seguenti variazioni:

elimina il vincolo dell’appartenenza di tutti i membri della Comunità Energetica alla stessa cabina di BT/MT

incrementa la taglia massima del singolo impianto di produzione (da 200 kW a 1 MW)

estende la tipologia delle categorie di soggetti che possono appartenere ad una Comunità Energetica (es.: ora sono inclusi anche gli Enti Religiosi)

possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

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