La Normativa
Le direttive della Comunità Europea e il recepimento italiano sull'efficientamento Energetico
La Direttiva 2009/29/CE
Ridurre le emissioni di gas serra del 20%
Aumentare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
Portare al 20% il risparmio energetico
La Direttiva EU 2018/2001 (nota anche come “RED II”)
Ridurre le emissioni di gas serra del 20%
Il raggiungimento della quota di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 32% per tutta l’Unione Europea
Il raggiungimento del 14% di utilizzo di fonti rinnovabili per i trasporti
Di dare priorità all’efficienza energetica e dell’autoconsumo
DL n.162 del 30 Dicembre 2019
A livello nazionale italiano i contenuti della direttiva EU 2018/2001 in materia di comunità energetiche sono stati recepiti con il DL n.162 del 30 Dicembre 2019 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito nella Legge n.8 del 28 Febbraio 2020 (rif. art. 42-bis). Grazie alle leggi nazionali quindi, si è avviata una fase sperimentale che permette la costituzione dei soggetti giuridici e l’implementazione di iniziative di autoconsumo energetico collettivo.
In aggiunta alla normativa indicata, ARERA con la deliberazione 4 Agosto 2020 n. 318/2020/R/EEL ha definito la “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”.
Il documento, oltre a fornire definizione dei concetti su cui si fondano le comunità energetiche, riporta i requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia condivisa (art. 3), le procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia condivisa (art. 4) e la regolazione economica dell’energia condivisa (art. 8) riprendendo quanto
anticipato dal DL n.162 ovvero la definizione della tariffa incentivante per l’energia elettrica.
Dlgs c.d. “RED II” del 04/11/2021
elimina il vincolo dell’appartenenza di tutti i membri della Comunità Energetica alla stessa cabina di BT/MT
incrementa la taglia massima del singolo impianto di produzione (da 200 kW a 1 MW)
estende la tipologia delle categorie di soggetti che possono appartenere ad una Comunità Energetica (es.: ora sono inclusi anche gli Enti Religiosi)
possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.